| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 27/12/2002 n. 289b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi c) gli indici di criminalità locali. Art. 75 (Interventi ferroviari) 1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema alta velocita/alta capacità ", anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del "Sistema alta velocita/alta capacità". 2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocita/ alta capacità", il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocita/alta capacità". 4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema alta velocita/alta capacità" sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito. 5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. 6. All'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione". 1. All'articolo 7 del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita al- l'ANAS società per azioni, di seguito denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale, individuata con Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dell'ANAS Spa, nonchè effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile. 1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio Decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesimae in essere al 31 dicembre 2002. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso. 1-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter. è escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa società e già trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo 3, commi da 115 a 119, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale e stradale nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e auto stradale nazionale, nonchè alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria" b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del Decreto- Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata "concessione", i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonchè l), del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143" c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri" e) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del Decreto-Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del Decreto-Legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75" f) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito". 2. Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della Legge 1º agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004. 1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni. 2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della Legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro. 3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonchè quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996. 4. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate. 5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese. 6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005. 7. All'articolo 15 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto. 2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis, è differito di un anno dal ricevimento delle fatture. 2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture è dovuta una penalità pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi. 2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1º gennaio 2003 il termine di pagamento è fissato al 31 dicembre 2003".
Pagina 29/35 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|